I compiti assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) possono sintetizzarsi come segue:
- garantire quanto previsto dal Testo Unico previsto dal d.lgs 81 del 9/4/2008;
- collaborare con il Datore di Lavoro (D.L.) nel perseguire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in tutte le aree dell’Istituto;
- effettuare, per conto del D.L., l’analisi e la valutazione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro per la sicurezza e la salute degli operatori, dipendenti e non;
- elaborare sulla base della valutazione dei rischi un piano di interventi per la prevenzione e la protezione degli operatori presenti in tutti i settori lavorativi e inviarlo almeno annualmente – e comunque ad ogni richiesta di aggiornamento -, alla Direzione dell’Istituto per la programmazione e la realizzazione;
- implementare il sistema gestionale della sicurezza e informare e formare sui rischi residui tutto il personale;
- gestire i rapporti con il Patrimonio e Attività Tecniche, con l’Ingegneria Clinica e con il Risk Management per gli ambiti di competenza.
Il S.P.P. ha compiti di analisi, valutazione, proposta ed indirizzo, ma non di gestione tecnica e di decisione esecutiva, con un ruolo di consulente tecnico-scientifico del datore di lavoro. In sostanza la funzione del S.P.P. si esprime in una attività propedeutica alla gestione della prevenzione ma non nell’impegno operativo, nell’attivazione e/o gestione delle misure preventive che compete ad altri soggetti dell’Istituto. Quanto elaborato dal S.P.P. (misure preventive, indicazioni tecniche procedure, piani di formazione e informazione, pareri, ecc..) sarà assunto dal datore di lavoro e dalla dirigenza con la successiva adozione dei consequenziali provvedimenti.